Dal 2021: nel periodo compreso tra il sabato che precede la celebrazione della Pasqua all’ultima domenica di ottobre, i cani possono essere portati in spiaggia, ma SOLAMENTE in apposite aree: ovvero i tratti di spiaggia libera individuati dal Comune nell’Ordinanza 4 giugno 2019 che allinea l’utilizzo delle aree cani con la durata della stagione balneare estiva prevista dall’ordinanza della Regione Emilia-Romagna; oppure all’interno delle aree concesse a stabilimenti balneari che concedono l’accesso ai cani. (https://www.turismo.ra.it/mare-natura/spiagge-ravenna/spiagge-pet-friendly) gli stabilimenti balneari, nelle apposite aree cani.
Le aree di spiaggia libera che il Comune ha predisposto, le stesse dell’anno scorso sono:
Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido;
Casalborsetti, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud dello stabilimento balneare Overbeach;
Marina Romea nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa, tra i campeggi Reno e Romea;
Lido Adriano, nel tratto di 80 metri circa a nord dello stabilimento balneare Oasi;
Lido di Classe nel tratto di spiaggia libera, a nord della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio;
Lido di Savio nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di 40 metri a sud della scogliera, trasversale alla foce del fiume Savio.
Per ulteriori info: https://www.turismo.ra.it/mare-natura/spiagge-ravenna/spiagge-pet-friendly
Di seguito alcune prescrizioni volte a tutelare lo stato di salute dei cani e garantire una corretta convivenza e sicurezza tra le persone e gli animali che frequentano la SPIAGGIA LIBERA:
1. Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina;
2. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso;
3. I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
4. I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
5. I proprietari/detentori hanno l’obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
6. È consentita la balneazione dei cani nelle zone di mare antistanti le aree dedicate, evitando la permanenza dell’animale in acqua nelle ore centrali della giornata, indicativamente dalle 11.30 alle 14.30;
7. I cani dovranno essere mantenuti al guinzaglio fino all’ingresso dello specchio acqueo e all’uscita dall’acqua il cane dovrà esser nuovamente assicurato al suo guinzaglio, e non potranno passeggiare e sostare sulla battigia;
8. È interdetto l’accesso a tali aree di tutti i cani di sesso femminile durante il periodo estrale “calore”;
9. I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
10. I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell’area.
Le infrazioni sono punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’Art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche e integrazioni:
– comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro; – comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.
Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell’Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell’Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi
L’Amministrazione Comunale di Ravenna è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che possano eventualmente verificarsi. L’utilizzo delle aree può essere revocato in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale di Ravenna, sia per inosservanza delle norme sopraindicate, sia per motivi di sicurezza, ovvero motivi di pubblico interesse.
AREE DISPONIBILI
Casal Borsetti – Tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 70 circa adiacente lato Sud allo stabilimento balneare Overbeach
Casal Borsetti/Marina Romea – Tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 100 circa compreso tra i campeggi Reno e Romea
Marina di Ravenna – Tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 80 metri adiacente al lato nord dello stabilimento balneare Ruvido
Lido Adriano – Tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 80 circa situato a nord dello stabilimento balneare Oasi
Lido di Classe – Tratto di spiaggia libera della lunghezza di mt. 60 circa a Nord della scogliera, trasversale alla Foce del Fiume Savio
Lido di Savio – Tratto di spiaggia libera di mt. 40 (fronte mare) circa a Sud della scogliera trasversale alla Foce del Fiume Savio
Oltre alle predette aree libere, diversi stabilimenti balneari hanno delimitato e attrezzato, all’interno dei propri impianti, aree destinate alla permanenza dei cani.
Si ricorda che questo elenco può essere soggetto a modifiche e integrazioni nel corso della stagione balneare.
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